Federico Pernazza, Marco Spallone – Incentives to Entrepreneurs in the Revised Italian Corporate Law: an Economic and Juridical Analisys
Gli incentivi alle imprese nelle recenti riforme del diritto societario in Italia. Il profilo di indagine prescelto: la garanzia del capitale sociale ex art. 6 della L.18 ottobre 2001, n. 383. – 2. Le società di capitali e la previsione di un capitale minimo: lineamenti di comparazione tra il modello comunitario ed il modello statunitense. – 3. Le finalità della riforma di cui all’art. 6 della legge n. 383/2001.- 4. I contenuti della riforma: problemi interpretativi, dogmatici ed applicativi. La garanzia del capitale sociale nella riforma del diritto societario – 5. Analisi economia. – 6. Il Modello Economico. 6.1. Il Sistema Statunitense. 6.2. Il Sistema Europeo. 6.3. Il confronto tra i Sistemi. 7. Clausole Assicurative o Fideiussorie. – 8. Conclusioni.
L’indagine si propone di esaminare gli effetti economico-giuridici conseguenti alla recente introduzione nella legislazione italiana della possibilità di effettuare la sottoscrizione del capitale di società garantendone il valore con fideiussione bancaria o con polizza assicurativa.
Premesso un succinto richiamo del quadro delle riforme del diritto societario in cui si inserisce la nuova previsione, si esamina il regime introdotto in Italia con l’art. 6 della legge n. 383/2001 (ripreso con modificazioni nella riforma generale del diritto societario attualmente all’esame del Parlamento), comparandolo con le diverse impostazioni accolte dai principali ordinamenti in ordine alle funzioni riconosciute ed alla disciplina applicata al capitale societario. Nella contrapposizione tra l’impostazione dell’ordinamento statunitense, che prescinde dalla configurazione di un capitale sociale minimo, e quella comunitaria che, per le società per azioni, è incardinata su tale concetto, la recente normativa italiana si inserisce necessariamente nella seconda area, pur essendo rivolta al contenimento degli oneri economici connessi alla necessità di sottoscrivere un capitale legalmente prefissato.
Si esamina, quindi, il significato giuridico della introdotta possibilità di sostituire la “sottoscrizione” del capitale con la prestazione di una fideiussione o di una polizza assicurativa. In particolare, si afferma la riferibilità di tale sostituzione ai soli impegni economici del socio connessi al conferimento e non agli effetti organizzativi della sottoscrizione del capitale.
Si verifica, altresì, la possibilità di configurare la persistenza di un obbligo di conferimento del socio anche in caso di prestazione della fideiussione ovvero della polizza, nonché di un’azione di regresso del fideiussore o dell’assicuratore nei confronti del socio. Tale interpretazione riduce il beneficio economico della nuova disciplina alla mera dilazione del versamento da parte del socio, ma appare giuridicamente imprescindibile per l’ipotesi di fideiussione che presuppone l’esistenza dell’obbligazione principale del socio. Anche l’applicazione dell’istituto dell’assicurazione presenta elementi problematici, in relazione alla difficoltà di configurare come “rischio” il pagamento di somme rimesso alla discrezionalità degli amministratori.
Ci si pone ancora il quesito dell’applicabilità della nuova modalità di conferimento alla sola quota di capitale non immediatamente versata, ovvero anche a quest’ultima.
La soluzione estensiva non appare giuridicamente ardua, ma risulta economicamente poco efficiente nei limiti in cui aggiunge un onere ad una prestazione facoltativa dei soci.
Si introduce così un modello di analisi economica delle funzione del capitale sociale…
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