Nozione di investimento ai sensi della Convenzione di Washington del 1965 e dei Trattati Bilaterali d’Investimento: dottrina e giurisprudenza.

Il nostro studio si concentrerà sul profilo degli investimenti.

Secondo una prima interpretazione gli investimenti sarebbero solo un’altra definizione dei diritti patrimoniali degli stranieri. Di conseguenza, si tratterebbe di un termine moderno destinato a ricoprire una vecchia nozione di diritto internazionale che tende a identificare il concetto di investimento con la nozione di property rights and interests.

Secondo un’altra interpretazione, l’investimento non sarebbe altro che l’insieme dei beni e dei diritti che la legge di uno Stato ospite definisce come tali e che sono trattati sul suo territorio a questo titolo. Questa espressione sembra rispecchiare la posizione storica adottata dai paesi Latinoamericani in materia d’investimenti.

Vi è una terza via che si propone di circoscrivere sotto forma di lista quelli che sono i beni economici che saranno considerati ai fini di una convenzione. Infatti, non è raro che queste tre considerazioni siano presenti in una stessa definizione d’investimento.

Dato il ruolo fondamentale che l’investimento privato straniero ha assunto nel processo di sviluppo di molti paesi, e dell’importanza in questo campo della soluzione di eventuali controversie, questa studio si propone di fornire alcuni strumenti per poter circoscrivere la definizione d’investimento, lavoro che presuppone l’analisi della Convenzione di Washington del 1965 sugli investimenti, gli accordi bilaterali e le sentenze dei Tribunali arbitrali.

LEONE – Nozione di investimento ai sensi della Convenzione di Washington del 1965 e dei Trattati Bilaterali d’Investimento dottrina e giurisprudenza.

Questa voce è stata pubblicata in 1) Working Papers e contrassegnata con , , . Contrassegna il permalink.