La tutela del minore straniero

Questo articolo si propone di analizzare gli aspetti legali relativi alla tutela del minore straniero, oggetto di numerosi dibattiti da diverse anni negli stati occidentali.
L’aumento dei flussi migratori, provenienti soprattutto dall’Europa centro-orientale ed attualmente l’ondata migratoria proveniente dal nord Africa, hanno indotto  il legislatore italiano nazionale  ad attuare politiche e misure dirette a garantire la sicurezza delle frontiere e ad impedire ingressi incontrollati, fatto salvo il riconoscimento del diritto di asilo.  Nonostante questa attenzione agli ingressi, tuttavia, il problema dell’inserimento del minore straniero rimane rilevante, dati la numerosa presenza questi individui nel nostro Paese.
In questo contesto, il ruolo educativo è considerato  strategico per lo sviluppo di percorsi di crescita e inserimento del minore all’interno della società.
Di conseguenza, l’attenzione è focalizzata sui servizi sociali – assistenziali, scuole, per favorire il processo educativo del minore straniero all’interno del tessuto socio-culturale italiano.
L’elaborato è così organizzato: Nel par.1, si fornisce una descrizione sull’intero argomento trattato con particolare riferimento ai numeri in cifre.
Ciò posto, nel par. 2 si passa ad esaminare le problematiche giuridiche relative al minore ovvero l’interpretazione dell’articolo 31 comma 3 del Testo Unico Immigrazione D.lgs nr. 286 del 1998, nonché nel par.2.1 con un cenno alla convenzione dei diritti del fanciullo del 1989.
Nel par. 3 si analizza la tutela del minore nella Costituzione, nella legislazione ordinaria e nel Testo Unico sull’Immigrazione 286/1998, con specifico riferimento alle pronunce della Consulta.
Nel par.4 di procede all’esame della giurisprudenza di legittimità che ha seguito a volte un ragionamento restrittivo altre estensivo, con un breve riferimento alle pronunce di merito.
Nel par.5 vengono fatte alcune riflessioni giuridiche sull’interpretazione del termine “gravi motivi”, evidenziando come con il citato concetto si intenda “qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che possa compromettere lo sviluppo psico fisico del minore.
Nel par.6 si assegnano le conclusioni ove si sintetizzano le riflessioni e le osservazioni riguardanti la suddetta disposizione, soprattutto in seguito alla pronuncia del 28 aprile della Corte di Giustizia sulla Direttiva rimpatri 115/2008.
Dunque si presentano numerose difficoltà per l’organo giudicante che avrà un compito molto arduo.
Il giudice minorile dovrà effettuare caso per caso una concreta valutazione mediante una approfondita istruttoria, tenendo conto dell’età e delle condizioni di salute del fanciullo, del suo percorso di integrazione scolastica e sociale, così come della intensità dei legami familiari instaurati e della capacità genitoriale dimostrata dal richiedente l’autorizzazione; ovvero della idoneità di quest’ultimo ad occuparsi responsabilmente del minore ancora in tenerissima età e ad offrirgli un ambiente familiare idoneo alla crescita e alla formazione della personalità.

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